RISK
MANAGEMENT (RM) e PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA)
Gestire i
rischi delle decisioni e delle attività pubbliche, con particolare riferimento
al sistema Ambiente, è obbligo (e responsabilità) della PA e dei pubblici
amministratori. Qui il RM è emergenza ed è la via che fa Safety (Sicurezza come
capacità di correre grandi rischi – Bauman). Ciò che serve
Il RM è al centro
di ricerca e pratica nelle imprese private. La PA è in grave ritardo,
ferma per lo più alle classiche polizze in ottica statica, novecentesca, salvo
realtà in cui il rischio è alle stelle (ospedali). Qui offre ottimi esempi (RM
di Relazioni, Conflitti e Processi). E gli amministratori? Sono molto
esposti. Ciò spiega la chiusura e il discredito. Non innovano, non rischiano. E
non vedono che saranno i primi responsabili dei danni catastrofali (Cigni neri)
che il Cambiamento climatico carica sui territori.
Eppure la PA ha il
vantaggio di essere orientata agli stakeholder. Non ha la pressione immediata
della competizione quantitativa. Può essere di esempio al settore privato e
fare del RM il grimaldello che scombina vecchi schemi, crea reti,
anticipa risultati ed eventi, legge domande latenti, coinvolge e soddisfa i
cittadini. Può chiamare i soggetti del RM (Tecnici, Consulenti,
Assicuratori): dialogare e coltivare relazioni; migliorare l’approccio al RM
in modo graduale e comunicarlo all’interno e all’esterno; promuovere eventi
e ricerche, aggiustare il tiro e valorizzare presso l’Assicuratore (e tutti gli
stakeholder) gli investimenti per la Safety. -"La Pubblica Amministrazione deve essere di esempio al
settore privato. Non può essere il contrario”. Procuratore Generale Beniamino Deidda, citato da Anna
Guardavilla su Punto sicuro, 23.09.2010-
Focus del RM nella PA:
A. Inquadrare i rischi ambientali e impostare il RM (Sismico,
Vulcanico, Geomorfologico, Atmosferico, Idrogeologico, di Inquinamento); B.
Creare le infrastrutture per lo sviluppo sostenibile (di alta qualità e
ad altissimi rischi ben gestiti).
Il Cambiamento
climatico (presente a giovani e comunità) modifica i rischi e il RM.
La PA può favorire idee e progettualità diffuse, e reperire risorse da
investire. A partire dalle criticità di territorio. A Reggio Calabria il Master
di RM 2019 ha detto: articolare il Piano anti-sisma.
Esempio. La direttiva
europea Solvency II libera gli investimenti dell’Assicuratore
(900 miliardi in Italia, 10.000 in Europa) e li orienta (per mettere in
sicurezza i bilanci) verso le infrastrutture materiali e sociali che danno
forma ai rischi (“investimenti prospettici”). L’ex presidente dell’IVASS
Salvatore Rossi (Insurance Trade.it, 2 marzo 2016) ha detto: l’approccio di “Solvency
II è rivoluzionario”. E gli Assicuratori? Sono pronti, soldi in mano.
- QUI il testo /
guida (30 pp.) di IVASS “Solvency II”-
D.lgs. 231/01. Disciplina della responsabilità amministrativa (della persona fisica e giuridica) – "nominalmente amministrativa, di fatto penale" – "in caso di mancata adozione di adeguati modelli organizzativi e gestionali atti a prevenire"... (“RM nelle imprese italiane”, di Giorgino e Travaglini, Ed. Il Sole 24 Ore, ‘08, p. 19). Dispone un obbligo; capovolge l'onere della prova; chiama alla corresponsabilità.
D.lgs. 81/08. Ha un'ottica parziale ("salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - art.1), legge spesso il rischio in termini negativi e mira alla Sicurezza come Security (togliere pericoli e ridurre le occasioni di rischio), poco come Safety. Chiara è però la responsabilità non delegabile del titolare (art. 17): fare il DVR e designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. E chiari sono i capisaldi della specifica Gestione (art. 2): la Valutazione dei rischi, la Prevenzione e Protezione, le procedure di attuazione e miglioramento nel tempo, il coinvolgimento dei lavoratori (da informare, formare, addestrare) e di un medico ad hoc.
Legge 68/15. Tratta dei delitti contro l'ambiente. Introduce il penale con l’obiettivo di invertire il trend del degrado e dell’inquinamento. È un cambio di passo che chiama a pratiche diffuse di RM.
Sentenza della Corte costituzionale 16601/17. Apre ai “Danni punitivi” di tradizione anglosassone. Mira a sradicare l’azzardo, l’agire insolente, tracotante, privo di misura e buon senso (hybris per i greci antichi).
Francesco Bizzotto – settembre 2019. Per
Università Mediterranea (Reggio Calabria)
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